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Home Editoriale ULTIMI POST

Scarcerazione di Carola Rackete: assoluta discrezionalità ai giudici sulla difesa dei confini

4 Luglio 2019
in ULTIMI POST
Reading Time: 9min read
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Evidentemente il governo italiano in questa fase di attacco accanito  contro la sovranità dello stato e contro il popolo italiano, non può continuare a far finta di niente. Altrimenti – presto o tardi – il sostegno e la fiducia che ha ricevuto dalle elezioni, cesserà.
Attualmente il governo sta giocando ad armi impari: da una parte viene chiesto dalle opposizioni il rispetto della Costituzione e delle leggi, per contro le opposizioni non riconoscono al governo il diritto di governare e mettono in atto vari espedienti, costituiti essenzialmente dall’uso politico della magistratura sullo sfondo di  una continua campagna mediatica a reti unificate che può contare dell’ aiuto del capo dello stato, della Chiesa e dell’Unione Europea.

E’ evidente che di fronte ad un simile fuoco di sbarramento, quantomeno si dovrebbe mettere in atto ogni mezzo consentito per salvaguardare lo stato di diritto e le scelte elettorali degli italiani.

Quella che segue è l’analisi del giurista Sfefano Ali (pubblicata per prima da Maurizio Blondet sul suo Blog), che fa alcune interessanti considerazioni sulla vicenda della scarcerazione di Carole Rackete , da parte del GIP di Agrigento (foto di apertura).

Scarcerazione di Carola Rackete: Ordinanza irresponsabile

Pubblicato il 03/07/2019 da Stefano Alì

Sentendo della scarcerazione di Carola Rackete sono rimasto sbigottito e ho voluto verificare gli atti. L’ordinanza è assurda.

Il GIP di Agrigento non ha convalidato l’arresto e ha ordinato la scarcerazione di Carola Rackete. Motivazioni assurde che scardinano l’ordinamento delle Forze Armate.

Ho già scritto che il Decreto Sicurezza bis è scritto con i piedi (Decreto sicurezza bis: Salvini depenalizza reati e blatera di arresti).

La giudice nega responsabilità penali fino alla sera del 29 giugno e, in parte, fin qui ha ragione.

Quando a pagina 12 scrive:

Peraltro, l’eventuale violazione dell’art. 11 comma 1 ter – si ribadisce sanzionata in sola via amministrativa […]

dice esattamente quanto avevo scritto nell’articolo precedente: Salvini ha depenalizzato, ma solo per le navi che trasportano clandestini, il “Rifiuto di obbedienza a nave da guerra” (art. 1099 del Codice della Navigazione).

Qui c’è l’ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete nella versione integrale.

È vero che le sentenze non si commentano. Si rispettano. Però è anche vero che se una giudice pensa di scardinare l’ordinamento delle Forze Armate, allora diventa dovere civico ribellarsi.

Le abberrazioni dell’Ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete

Dopo aver proposto l’unica riga che condivido, andiamo alle stranezze.

Sempre a pagina 12, si legge:

Beh, è estremamente strano che si parli di salvataggio e di naufragio.

Qui alcune ricostruzioni che la presentano diversamente:

🔴German #NGO #SeaWatch3 releases self-incriminating images NOT A RSCUE – JUST ANOTHER PRE-ARRANGED PICK UP #togetherfortescu #Frontex #Europol #Migrantcrisis #Seenotrettung #LibyscheKuestenwache #LibyanCoastGuard #UNHCR #fluechtlinge #EU pic.twitter.com/SXlIYGxdQS

— Migrant Rescue Watch (@rgowans) 14 giugno 2019

(Il Migrant Rescue Watch dimostra che  quello operato il 12 giugno  dalla capitana “non è stato  un salvataggio in mare – è stato semplicemente un altro dei prelievi coordinati (con gli scafisti)..

Peggio:  “anche i video diffusi dalla stessa SeaWatch ” mostrano che la Carola e il suo equipaggio   si sono prodotti nel trasferimento affrettato  ed  estremamente pericoloso dei “migranti”   dal gommone (in  perfette condizioni peraltro)  alla nave –  al solo scopo di fare prima della guardia costiera libica, che stava arrivando!  Sono video “self-incriminating”

1/2 12.06.19 VIDEO released by #NGO #SeaWatch3 shows haste & extremely dangerous transfer of persons to a moving vessel. All to avert the arriving Libyan Coast Guard!

Continua Stefano Alì: “Ma fosse stato solo questo non mi sarei permesso di commentare la sentenza. Potrebbe darsi che nessuno lo abbia fatto notare alla Giudice. Entriamo, adesso, nella sfera di competenza della Giudice Vella: Leggi e sentenze.

La sentenza della Corte Costituzionale citata “mentula canis”

A pagina 11 la Giudice scrive:

Salto sulla sedia!

La Corte Costituzionale può aver mai negato la qualifica di Nave da Guerra a una motovedetta della Guardia di Finanza?

Ma le unità della Guardia di Finanza sono iscritte nel registro delle unità militari e battono la “Bandiera italiana di Guerra”.

Poi noto che la parte virgolettata è estremamente breve. Poco prima aveva riportato nella sua interezza l’intera informativa della Guardia di Finanza.

Come mai?

Ecco la Sentenza della Corte Costituzionale n° 35/2000.

Si tratta di una sentenza che riguarda l’ammissibilità a un referendum sulla smilitarizzazione della Guardia di Finanza. Referendum che, per inciso, la Consulta ha ritenuto inammissibile.

C’entra come i cavoli a merenda.

Ed ecco il “passaggio incriminato”

(Per la lettura integrale rimando all’articolo originale.  Qui mi limito a riportare le conclusioni di Stefano Alì:

“L’argomento del contendere era altro e nessuna parte del Codice della Navigazione è stato giudicato incostituzionale!”!  dalla Corte

Anzi, l’articolo 200 è richiamato nella sua interezza dopo aver semplicemente fornito alcuni “spunti”.

Ulteriore elemento di “comprensione”, di cui un Giudice non dovrebbe aver bisogno, è il riferimento agli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi).

La “Giudice” è disattenta? Legge ciò che le pare tralasciando ciò che non conferma i suoi convincimenti politici?

Tenta di scardinare incostituzionalmente l’ordinamento delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

Potremmo dire che l’unico riferimento giuresprudenziale che la “Giudice” ritiene «condivisibile» è completamente “inconferente”, per dirla in termini tecnici.

In volgo, sarebbe «non c’entra una beneamata mazza”.

La Corte di Cassazione sulle motovedette GdF quali “Navi da Guerra”

Parrebbe che la Giudice, pur di andare a trovare una frase che potesse consentirle la scarcerazione di Carola Rackete abbia pure “saltato” alcuni importanti orientamenti giurisdizionali.

È il caso, ad esempio, della Sentenza della Corte di Cassazione penale – sez. III – ° 31403 del  31/09/2006.

A me pare un filino più pertinente della Sentenza della Corte Costituzionale. Non pare così alla “Giudice”?

O, secondo la GIP Alessandra Vella, la Cassazione nel 2006 ha emesso una sentenza incostituzionale, secondo la SUA PERSONALE interpretazione della Sentenza della Consulta del 2000?

E che dice a proposito delle imbarcazioni della Guardia di Finanza :

La Giudice spieghi

  1. Travisando le motivazioni della Consulta, si rende conto che, di fatto, ha reso vigenti alcune delle modifiche previste dal Referendum rigettato dalla Corte Costituzionale?
  2. Rifiutando di riconoscere la qualifica di “Nave da Guerra” alla motovedetta della Guardia di Finanza, si rende conto che ha scardinato l’intero ordinamento delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine?
  3. Come mai la Giudice Penale Alessandra Vella risale a una inconferente sentenza della Consulta del 2000 (estrapolandone 4-5 parole) glissando su una conferentissima sentenza della Cassazione Penale del 2006 interamente dedicata all’argomento?

(Viene la curiosità: si può, nell’Italia di oggi, opporsi e far dichiarare nulla le decisione della  GIP  Vella?

Per Stefano Alì si può fare di più:

Arrestare la Giudice Vella?

Sia mai che qualche Giudice competente per giudicare i giudici di Agrigento apra un fascicolo.

Potrebbe anche considerare quell’ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete quale “Delitto contro la Personalità dello Stato”.

Chi invoca l’intervento di Bonafede, non ha capito come funziona l’ordinamento giudiziario”.

(Qui il testo integrale: http://ilcappellopensatore.it/2019/07/scarcerazione-di-carola-rackete-ordinanza-irresponsabile/)

Cosa è il delitto contro la Personalità dello Stato, lo  trova subito una gentile twitterologa:

  • Valeria KindQ‏ @VKindq 

    Codice Penale LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO I Dei delitti contro la personalità dello Stato Capo I

    …ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche. (ed è il caso della signora di Agrigento)

    Ma c’è di più: un’altra  benemerita twitterologa scopre che la dottoressa Vella, cioè la GIPPA che ha giudicato Carola una salvatrice di veri profughi, ha contribuito con versamenti personali alla Seawatch:

    Patrizia Rametta‏ @PatriziaRametta

    MA TU GUARDA… la stessa Alessandra Vella che sostiene finanziariamente la #Seawatch è la stessa che ha giudicato la Seawatch?? oggi la pagina è scomparsa..
    interessante quesito.. solo in Italia contro l’Italia pic.twitter.com/1qDQflnJGY

    — Patrizia Rametta (@PatriziaRametta) July 3, 2019

La magistratura italiana  ha ancora una volta meritato l’alto prestigio  etico  di cui gode tra la popolazione, essendosi anche questa volta dimostrata rigorosamente “terza” e non diparte, oltreché (si capisce) illustrandosi per la superiore scientificità e  professionalità con cui una GIP di Agrigento corregge una sentenza della Cassazione  ritenendola, a suo giudizio, incostituzionale.

Ci sarà un giudice in Italia? 

Perché umanitari  salvatori di naufraghi ne abbiamo.

(Questa foto è vera? La Sinistra a Lampedusa per unirsi alla salvatrice)

L’articolo LA GIPPA e’ INCRIMINABILE? (ci sarà un giudice a Berlino) proviene da Blondet & Friends.

Source link

Tags: Carola RacketeGIP AGRIGENTOsea watch
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Autore

Patrizio Ricci associato Freelance International Press (FLIP), Autore sul Sussidiario, La Croce, LPLNews24. Coofondatore del Coordinamento Nazionale per la pace in Siria, Membro del direttivo Osservatorio per le Comunità Cristiane nel Medioriente…

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