CGUE: il medico può essere ritenuto civilmente (es. risarcimento danni) o penalmente (es. sanzioni per reati) responsabile della somministrazione di un vaccino COVID
Il 30 gennaio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza nella causa C-586/23 P, intentata dal medico italiano Giovanni Frajese contro la Commissione europea. Frajese contestava le autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) dei vaccini Spikevax (Moderna) e Comirnaty (Pfizer/BioNTech), sostenendo che tali decisioni avessero inciso sulla sua attività professionale, esponendolo a potenziali responsabilità per eventuali effetti avversi nei pazienti.
La CGUE ha respinto il ricorso, affermando che Frajese non aveva titolo per impugnare le autorizzazioni, poiché queste non gli imponevano obblighi diretti né modificavano la sua posizione giuridica in qualità di medico. Tuttavia, la sentenza ha chiarito aspetti fondamentali sulla somministrazione dei vaccini.
La prescrizione dei vaccini e la responsabilità del medico
La Corte ha ribadito che la somministrazione dei vaccini COVID-19 richiede una prescrizione medica e che un’autorizzazione all’immissione in commercio non obbliga i medici a prescriverli o somministrarli. Questo significa che i medici hanno piena autonomia nella loro pratica clinica: possono decidere in scienza e coscienza se raccomandare o meno la vaccinazione, basandosi sulle loro competenze specialistiche e sulla valutazione individuale del paziente.
Ad esempio, un medico può legittimamente rifiutarsi di prescrivere Spikevax o Comirnaty se ritiene che esistano dubbi sulla loro idoneità o se individua specifiche controindicazioni per un paziente. La Corte ha sottolineato che la semplice esistenza di un’autorizzazione non impone alcun obbligo di somministrazione ai medici, i quali restano responsabili delle loro decisioni cliniche e devono sempre agire nell’interesse della salute del paziente.
Responsabilità civile e penale del medico
Un punto cruciale della sentenza riguarda la responsabilità legale del medico. La CGUE ha chiarito che la responsabilità non discende dall’autorizzazione all’immissione in commercio, bensì dal comportamento individuale del medico nella gestione del paziente.
In particolare, un medico può essere ritenuto:
- Civilmente responsabile (es. obbligo di risarcire danni)
- Penalmente responsabile (es. sanzioni per reati)
Se:
- Ha prescritto un vaccino a un paziente con evidenti controindicazioni mediche.
- Ha somministrato il vaccino senza ottenere il consenso informato del paziente.
- Non ha effettuato un’adeguata valutazione dello stato di salute del paziente prima della somministrazione.
Questo implica che, se un medico ha somministrato un vaccino senza rispettare queste condizioni, potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile o penale.
Implicazioni della sentenza
La decisione della CGUE rafforza la posizione di quei medici che hanno scelto di non somministrare i vaccini COVID-19 in base a valutazioni cliniche e a principi deontologici, poiché conferma che l’AIC non imponeva loro alcun obbligo in tal senso. Al contempo, la sentenza evidenzia che la responsabilità legale grava su chi ha prescritto o somministrato i vaccini senza le dovute cautele, e non sui medici che li hanno rifiutati per motivi legittimi.
Questa pronuncia potrebbe quindi incidere su eventuali procedimenti disciplinari contro i medici critici verso le vaccinazioni, mentre potrebbe aumentare i rischi legali per coloro che hanno somministrato i vaccini senza un’adeguata valutazione del paziente.
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Fonte: Mariusz on Substack
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