Jus soli: facciamo chiarezza

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Cittadinanza significa partecipazione alle sorti del Paese, comunanza di interessi, di ideali e identificazione, tanto che i cittadini (a differenza degli altri residenti) votano e decidono il futuro della comunità.
Tutto ciò richiede o la volontà espressa da parte di chi voglia identificarsi con il Paese ospitante o un’integrazione effettiva.

 

Il disegno di legge sulla cittadinanza (detto JUS SOLI) – in questi giorni in discussione in Senato, con corsia preferenziale, dopo essere stata approvato alla Camera – è una legge “manifesto-politico”, una legge “di bandiera” e ideologica (piegata al multiculturalismo più spinto). È una legge disastro (un disastro di legge). Il principale effetto sarà quello di far aumentare ulteriormente l’immigrazione, al solo fine dell’acquisizione della cittadinanza.
Diventerà infatti la regolamentazione più a larghe maglie esistente in Europa e in Occidente.
Poiché sul contenuto della normativa vecchia e nuova ne ho sentite di tutti i colori (specie sul web), forse vale la pena precisare.
Innanzitutto, circola voce secondo cui non si saprebbe esattamente il contenuto della nuova legge, proprio perché ancora deve essere approvata e potrebbero esserci emendamenti.
Il ddl è già stato approvato alla Camera con una formulazione ben precisa, chiara e precisa nei contenuti, anche se non condivisibile. Il testo è passato al Senato, ed è stato fermo per più di due anni in 1 commissione permanente, che non ha neppure esaminato gli emendamenti proposti. Come sempre accade in questi casi (approvazioni di norme bandiera) il processo ha assunto un’immediata e repentina accelerazione per l’ipotesi di elezioni anticipate che farebbero decadere il provvedimento. Così il testo è passato qualche giorno fa in assemblea al Senato per la fase di approvazione. Nel caso di approvazione con modifiche, il testo dovrebbe passare nuovamente alla Camera e decadrebbe. E’ chiaro ai proponenti che occorre approvarlo nella stessa identica formulazione con cui è uscito alla Camera.

Detto questo, premetto che la cittadinanza è una cosa seria e non deve essere svenduta o regalata. Essa rappresenta il riconoscimento dell’esistenza di un legame effettivo con una data comunità stanziata su un territorio in un preciso momento storico.
Ciascuno valuterà questa premessa in relazione al testo proposto.

***

Partiamo dalla situazione attuale.
Attualmente esistono due possibilità per ottenere la cittadinanza in Italia da parte dello straniero.

1. Esiste già lo jus soli, ossia l’acquisizione della cittadinanza da parte di chi è nato nel territorio italiano. Lo straniero nato in Italia potrà richiederla al compimento del 18° anno di età, se sempre stato residente sul territorio italiano. Se invece abbia interrotto la residenza, lo straniero nato in Italia potrà comunque acquisirla al raggiungimento dei 18 anni, qualora dimostri di avere risieduto in Italia negli ultimi 3 anni.
Come si vede, tutti quei ragionamenti sullo straniero nato in Italia “costretto” a restare sul suolo italiano per non perdere la prospettiva della cittadinanza, senza neppure poter seguire la propria classe all’estero in gita scolastica (sic!), sono tutte fake news (a parte che la residenza non si perde per brevi periodi di assenza).

2. La cittadinanza si acquisisce anche per naturalizzazione, ossia per permanenza dello straniero sul territorio italiano per almeno 10 anni, previa valutazione dei requisiti di integrazione.
La cittadinanza in tal caso si trasmette automaticamente (jus sanguinis) ai figli.

Riassumendo: lo straniero nato in Italia già ora a 18 anni potrà chiedere di essere italiano. Se i suoi genitori sono in Italia da 10 anni, e lo desiderano, possono chiedere la cittadinanza per loro, che passerà anche al figlio.

Una precisazione sui 18 anni.
I minori stranieri godono sempre – ovviamente – di tutti i diritti e servizi essenziali dei minori italiani. Esistono fortunatamente numerose sentenze della Corte Costituzionale che sanciscono il principio dell’estendibilità dei diritti fondamentali della persona anche agli stranieri. Basti pensare alle nostre scuole, ormai multiculturali, ove non c’è differenza tra bambini italiani e bambini stranieri nati in Italia.
La differenza maggiore tra il cittadino e lo straniero è il possesso da parte del cittadino dei diritti politici (in primo luogo il diritto di elettorato). Detti diritti si possono legittimamente esercitare solo al perseguimento della maggiore età. Ecco perché l’attuale legge si riferisce alla richiesta di cittadinanza da parte del minore al raggiungimento della maggior età.

***

Veniamo ora al nuovo disegno di legge.

1. Secondo il nuovo testo può acquisire la cittadinanza il figlio nato in Italia di genitore straniero in possesso di permesso di soggiorno permanente (almeno 5 anni).
Occorre la dichiarazione del genitore all’atto di nascita del figlio o successivamente.
Il permesso quinquennale non è sintomatico di alcun legame effettivo con il Paese da parte dello straniero. Si verifica quindi una sorta di concessione automatica della residenza al figlio nato in Italia, senza alcuna vera volontà di appartenenza del genitore o del nucleo straniero alla comunità di riferimento e probabilmente senza neppure alcun interesse a rimanere sul territorio italiano (una mera permanenza quinquennale in periodo di forte immigrazione non è certo indicativa in tal senso; ne è dimostrazione la cd. immigrazione circolare, ossia alternanza di periodi di residenza, anche lunghi, in paesi stranieri e ritorno).
In sostanza, la nuova norma rischia di funzionare come “specchietto per le allodole”, ossia per attirare stranieri in Italia – e incentivare così la già problematica situazione migratoria – al solo fine di far acquisire la cittadinanza ai figli, senza alcun legame effettivo con la comunità che li riceve.
Soprattutto, si verifica una distorsione evidente nel fatto della costituzione di nuclei familiari composti da stranieri temporanei (con permesso quinquennale) e figli italiani con passaporto.

Nel caso in cui lo straniero non dichiari di far acquisire la cittadinanza al proprio figlio nato in Italia al momento della nascita, né successivamente, il figlio stesso potrà richiedere la cittadinanza dopo il raggiungimento della maggiore età.
In questo caso, non pare richiesto alcun onere di permanenza. Lo straniero nato in Italia, che ne fuoriesce da piccolo col proprio nucleo familiare, se rientra in Italia entro i 20 anni potrebbe richiedere e acquisire cittadinanza (ci si chiede dove sia qui la finalità di comunanza di valori e interessi materiali e spirituali che dovrebbero caratterizzare il cittadino rispetto allo straniero).

2. Siccome il popolo italiano (proprio come caratteristica dei propri cittadini) ha la fama di popolo – diciamo – “fantasioso”, per non farsi mancare nulla, con questa nuova legge, ha inventato una modalità di acquisizione della cittadinanza che è un’assoluta novità, non solo europea od occidentale, ma mondiale: il cd. jus culturae.
L’ingresso del minore in Italia prima dei 12 anni (in qualunque modo, anche in clandestinità), e la frequenza di un non meglio precisato percorso scolastico di 5 anni, permette al minore di acquisire la cittadinanza italiana.
Ora, non è neppure richiesto il superamento di un esame che attesti l’acquisizione di un minimo di cognizioni informative ed educative relative al paese che li riceve.
Comunque cinque anni di studio non garantiscono assolutamente alcun legame effettivo con la comunità di riferimento, specie per le culture più refrattarie all’integrazione.
In questo caso, poi, il minore-studente-cittadino, può essere parte di un nucleo familiare del tutto precario e temporaneo per residenza (non è neppure richiesto il permesso di soggiorno quinquennale), a forte rischio di espulsione.
Non viene richiesta alcuna residenza del minore, ne non per i cinque anni di studio. Può benissimo verificarsi l’ipotesi di frequenza del minore del ciclo di studi elementari, e poi di abbandono del territorio. In caso di rientro prima dei 20 anni potrebbe richiedere cittadinanza cittadinanza.

La norma prevede poi una sostanziale “sanatoria” per gli stranieri di tutte le età attualmente presenti sul territorio italiano.
Le disposizioni transitorie della legge prevedono infatti che l’acquisto della cittadinanza jure culturae si applichi anche allo straniero, in possesso dei requisiti (in Italia entro i 12 anni e 5 anni di studio senza esami), che abbia superato i 20 anni e risieda sul territorio da almeno gli ultimi 5 anni.
Ritengo questa una vera e propria norma sanante. Anche uno straniero adulto e assente per anni dall’Italia, se rientrato negli ultimi anni, senza particolare permessi di soggiorno, potrebbe ottenere la sanatoria.

***

In conclusione. Con il nuovo testo di legge chiunque nasca in Italia da stranieri può diventare italiano (se il genitore sia in possesso del possesso di soggiorno quinquennale; o se il minore possa vantare un quinquennio di studi senza esame).

Lo status di cittadino comporta il riconoscimento di una serie di situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri) che valgono a porre in maniera esclusiva i cittadini rispetto ai meri residenti sul territorio italiano (sostanzialmente diritti e doveri di natura politica).

Lo status di cittadino distingue i soggetti che appartengono ad uno Stato e ne contribuiscono a definire i valori e gli interessi materiali e spirituali, caratterizzandone l’identità, storia, tradizione e cultura, mediante il perseguimento degli obiettivi e delle scelte valoriali che contraddistinguono ogni Paese rispetto ad un altro (e ciò mediante l’esercizio dei diritti politici); da coloro (stranieri o apolidi) che vivono sul territorio ma non hanno, o non vogliono avere, un legame effettivo di appartenenza alla comunità.

Cittadinanza significa partecipazione alle sorti del Paese, comunanza di interessi, di ideali e identificazione, tanto che i cittadini (a differenza degli altri residenti) votano e decidono il futuro della comunità.
Tutto ciò richiede o la volontà espressa da parte di chi voglia identificarsi con il Paese ospitante o un’integrazione effettiva.
Il ddl sullo jus soli in discussione in Parlamento è solo un manifesto politico, perché riconosce la cittadinanza anche a chi non vuole essere parte di una data comunità e a chi non ha alcun legame effettivo con il Paese.
Uno degli effetti più evidenti sarà l’ulteriore incremento dell’immigrazione, al solo fine di far acquisire la cittadinanza ai propri figli.

Non si può utilizzare un istituto serio come la cittadinanza per risolvere altri problemi, come quello della situazione degli immigrati (ci si chiede allora perché non fare cittadini tutti gli stranieri che mettono piede sul territorio italiano).
Il rischio è di fare cittadini disinteressati e non legati culturalmente e socialmente alla comunità di (non) appartenenza.

Patrizio Riccihttps://www.vietatoparlare.it
Con esperienza in testate come il Sussidiario, Cultura Cattolica, la Croce, LPLNews e con un passato da militare di carriera, mi dedico alla politica internazionale, concentrandomi sui conflitti globali. Ho contribuito significativamente all'associazione di blogger cristiani Samizdatonline e sono socio fondatore del "Coordinamento per la pace in Siria", un'entità che promuove la pace nella regione attraverso azioni di sensibilizzazione e giudizio ed anche iniziative politiche e aiuti diretti.

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